Regolamento
  1. Costituzione

    In applicazione della normativa nazionale ed europea al fine di:
    - Promuovere le politiche di pari opportunità nell’accesso, nella formazione e qualificazione professionale;
    - Prevenire, contrastare e rimuovere i comportamenti discriminatori sul genere e su qualsivoglia altra ragione e ogni ostacolo che limiti di diritto e di fatto la parità e l’uguaglianza sostanziale nello svolgimento della professione forense;
    - Sovraintendere e vigilare sulla corretta e concreta applicazione dei principi e delle disposizioni di cui alla Legge 247/2012;
    è costituito, anche ai sensi del 4° c. art. 25 L. 247/12, presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Cremona, il Comitato per le Pari Opportunità.
    Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

  2. Composizione

    Il Comitato è composto da Avvocate/i iscritte/i agli Albi degli Avvocati di Cremona, e dura in carica quattro anni; il Comitato uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del nuovo Comitato.
    Il Comitato è composto da un n. di 7 avvocate/i, di cui una/o di loro designata/o dal Consiglio dell’Ordine al suo interno, mentre tutte le/gli altre/i vengono elette/i dalle/gli iscritte/i agli Albi, così come previsto dal successivo art.9.
    Al suo interno il Comitato elegge la/il Presidente e la/il Segretaria/o che funge anche da Vice Presidente.

  3. Funzioni

    Il Comitato propone, anche tramite il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, interventi volti ad assicurare una reale parità tra uomo e donna e tra tutti gli iscritti agli albi e registri dell'Ordine degli Avvocati.
    A tal fine il Comitato svolge esemplificativamente i seguenti compiti:
    a) attività di ricerca, analisi e monitoraggio della situazione degli avvocati e dei praticanti operanti in condizioni soggettive od oggettive di disparità nell'ambito istituzionale di pertinenza dell'Ordine degli Avvocati;
    b) diffondere le informazioni sulle iniziative intraprese;
    c) elaborare proposte atte a creare e favorire effettive condizioni di pari opportunità per tutti anche nell’accesso e nella crescita dell’attività professionale;
    d) proporre al Consiglio dell’Ordine iniziative previste dalle leggi vigenti;
    e) elaborare e proporre codici di comportamento diretti a specificare regole di condotta conformi al principio di parità e ad individuare manifestazioni di discriminazione anche indirette;
    f) promuovere iniziative e confronti tra gli Avvocati ed i Praticanti e gli operatori del diritto sulle pari opportunità;
    g) richiedere l’inserimento nella formazione professionale di moduli atti a diffondere e valorizzare le differenze di genere ed il diritto antidiscriminatorio;
    h) individuare forme di sostegno ed iniziative volte a promuovere la crescita professionale degli avvocati e dei praticanti operanti in situazioni soggettive od oggettive di disparità e la loro rappresentanza negli organi istituzionali e associativi anche tramite l'attuazione delle leggi e dei regolamenti che disciplinano l'ordinamento professionale.
    Il Comitato cura di compiere direttamente, anche attraverso pareri consultivi espressi al Consiglio dell’Ordine e/o alle sue Commissioni, ogni attività utile a favorire e diffondere la cultura della parità e dell’uguaglianza anche rappresentativa in attuazione dei principi di cui alla legge 247/2012, a valorizzare le differenze, prevenire e contrastare comportamenti discriminatori.
    Per la realizzazione degli scopi prefissati il Comitato collabora con gli altri Comitati PO di Ordini interregionali, nazionali e sovranazionali, anche partecipando a Reti già costituite e/o costituendone di nuove, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli Comitati, ed interloquisce con i Comitati di altri Ordini Professionali, Enti locali, di Università, le Consigliere di Parità e con tutti gli organismi pubblici e privati di parità.
    Il Comitato può istituire, con propria delibera, uno "sportello" volto a fornire, gratuitamente, agli iscritti agli Albi e al Registro dei Praticanti informazioni e orientamenti in materia di pari opportunità e tutela antidiscriminatoria.

  4. Funzioni della/del Presidente e della/del Segretaria/o.

    La/il Presidente:
    • rappresenta il Comitato;
    • convoca e presiede il Comitato, con cadenza almeno trimestrale, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo delle/ dei componenti;
    • stila l'ordine del giorno della riunione sulla scorta degli argomenti anche individuati e/o proposti da singoli componenti;

    La/il Segretaria/o:
    • ha il compito di tenere informato il Comitato dell'attività e delle iniziative del Consiglio dell’Ordine e di ogni altra attività di interesse del Comitato;
    • redige il verbale delle riunioni ed è responsabile delle esecuzioni delle delibere;
    • sostituisce la/il Presidente in caso di suo impedimento con uguali poteri rappresentativi.

    In caso di impedimento le sue funzioni verranno svolte dalla/dal Componente più anziana/o ed esperta/o del Comitato per anzianità di iscrizione all’Albo.
    L’attività del Comitato viene svolta fruendo degli Uffici e dei collaboratori del Consiglio dell’Ordine per le usuali attività di Segreteria.

  5. Organizzazione interna del Comitato

    Il Comitato si riunisce - anche attraverso strumenti telematici - almeno una volta a trimestre. Delle riunioni, a cura della/del segretaria/o, viene redatto verbale in forma riassuntiva da pubblicarsi sul sito web del Consiglio, nella pagina dedicata alle attività del Comitato, o comunque con modalità tali da poter essere facilmente consultabile da ogni iscritta/o agli Albi e Registri.
    La riunione è validamente costituita con la presenza – anche attraverso strumenti telematici – della maggioranza delle/i componenti.
    Le Delibere sono approvate con il voto della maggioranza delle/dei partecipanti anche in via telematica. Non sono ammesse deleghe e in caso di parità prevale il voto della/del Presidente.


  6. Incompatibilità, decadenza, dimissioni e cessazione.
    La carica di componente del CPO è incompatibile con quella di componente del Comitato PO del Consiglio Giudiziario e di componente eletto del CNF, della Cassa Forense e dell’OUA ovvero delle Commissioni PO dei medesimi organismi.
    L’eletto/a che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, si intende rinunciataria/o e il Comitato ne delibera la decadenza, procedendo alla sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti.
    Nel caso di impedimento assoluto e permanente o di dimissioni di una/un componente eletta/o, entro trenta giorni dall’evento, il Comitato delibera la sua sostituzione con la/il prima/o dei non eletti alle ultime elezioni.
    Nell’ipotesi di dimissioni o impedimento assoluto e permanente della/del componente nominata/o dal Consiglio dell’Ordine, quest’ultimo dovrà sostituirla/o, entro il termine perentorio di un mese dal verificarsi dell’evento, decorso il quale subentrerà la/il prima/o dei non eletti al CPO.
    Ogni componente del Comitato decade in caso di cancellazione dagli Albi degli Avvocati di Cremona, in ogni ipotesi di sospensione dall’esercizio professionale, in seguito all’applicazione di una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento, ovvero decade per assenza ingiustificata, come tale accertata dal Comitato, a tre riunioni consecutive del Comitato.
    E’ causa di giustificazione l’assenza determinata e collegata all’assolvimento degli obblighi familiari per maternità, puerperio, e attività di cura.
    L’intero Comitato decade, e si procede a nuove elezioni da tenersi entro il termine di 60 giorni, se cessa, per qualsiasi motivo, dalla carica la metà delle/dei sue/suoi componenti.

  7. Diritto di informazione

    Il Comitato può richiedere in qualsiasi momento alle competenti Autorità consultazioni ed audizioni su materie e temi a tutela delle pari opportunità, nonché informazioni preventive e acquisizione di documenti su materie coinvolgenti le sue funzioni.

  8. Strumenti e Risorse

    Per garantire al Comitato le risorse per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio dell’Ordine dispone:
    - che i propri Uffici prestino la propria collaborazione, assegnando, ove possibile, un responsabile di Segreteria per tutti gli adempimenti richiesti dal Comitato, purchè non siano di intralcio all’ordinario svolgimento dell’attività di Segreteria;
    - che le delibere del Comitato vengano pubblicate e poste in esecuzione senza ritardo;
    - quant’altro necessario per la corretta attività del Comitato.

  9. Elezioni delle/dei Componenti del Comitato, designazione, proclamazione

    9.1 - Le elezioni delle/dei Componenti del Comitato si tengono ogni quattro anni.
    Resta ferma la composizione dei Comitati già costituiti alla data di entrata in vigore della legge 247/12 la cui durata, viene prorogata al 31.12.2014. I Comitati di prima costituzione resteranno in carica fino alla scadenza del 31.12.2014, prevista dall’art. 65 L. 247/12, per i componenti del Consiglio dell’Ordine. 9.2 – Le/I Componenti del CPO non possono venire elette/i per più di due mandati consecutivi. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni eguale agli anni nei quali si è svolto il precedente mandato.
    9.3 – Hanno diritto di voto tutte/i le/gli Avvocate/i iscritte/i all’Albo, negli Elenchi e Sezioni Speciali degli Avvocati di Cremona, alla data di scadenza del deposito delle candidature. Sono esclusi dal diritto di voto le/gli Avvocate/i per qualunque ragione sospese/i dall’esercizio della professione.
    9.4 – Sono eleggibili le/gli Iscritte/i che hanno diritto di voto e che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.
    9.5 – Sono ammesse sia candidature individuali che raggruppamenti per liste. In ogni caso le candidature e le liste devono essere depositate, anche a mezzo PEC, con atto sottoscritto dai candidati nella Segreteria del Consiglio dell’Ordine almeno 10 giorni prima della data prevista per le elezioni.
    9.6 – Le elezioni del Comitato devono essere indette dalla/l Presidente del Consiglio dell’Ordine almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato. Per i Comitati di prima elezione la/il Presidente del Consiglio dell’Ordine provvederà ad indire le elezioni, previa approvazione del Regolamento, senza ritardo.
    9.7 – Le elezioni si svolgono in unico turno e sono disciplinate, per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, dalle disposizioni di quello vigente per le elezioni del Consiglio dell’Ordine.
    9.8 – Le/i componenti del seggio elettorale, in numero di 4 oltre la/il Presidente, non possono essere candidate/i e vengono designate/i dal Comitato uscente, mentre per la prima elezione vengono designate/i dal Consiglio dell’Ordine
    Il seggio elettorale è presieduto dalla/dal Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, o in sua assenza dalla/dal Segretaria/o del Consiglio dell’Ordine o da altra/o Avvocata/o designata/o dalla/dal Presidente del COA.
    9.9 – Il voto di preferenza è espresso a mezzo di schede timbrate e vistate da una/un componente del seggio elettorale.
    Le elettrici e gli elettori possono esprimere voti di preferenza in numero non superiore ai due terzi – arrotondato per difetto – a quello delle/dei componenti da eleggere. Lo scrutinio deve seguire immediatamente la chiusura delle operazioni elettorali ed al termine la/il Presidente del seggio proclama elette/i le/i candidate /i che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti sarà proclamata/o eletta/o la/il Candidata/o con maggiore anzianità di iscrizione all’Albo e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, quella/o maggiore di età. 9.10 – Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Comitato ciascun Avvocata/o iscritta/o agli Albi può proporre reclamo al Consiglio dell’Ordine entro dieci giorni dalla proclamazione. Il Consiglio decide in via amministrativa con delibera soggetta a ricorso giurisdizionale.
    La presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo Comitato.

  10. Prima convocazione

    Il Comitato eletto viene convocato dalla/dal Presidente del Consiglio dell’Ordine entro quindici giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.
    Decorso il predetto termine le/gli elette/i e designate/i procedono alla auto convocazione del Comitato e, nella prima seduta, eleggono i propri organi ai sensi dell’art. 2.
    Il Consiglio dell’Ordine deve designare la/il componente di cui all’art. 2 entro dieci giorni dalla proclamazione delle/gli elette/i.

  11. Modifiche del Regolamento

    Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dal Comitato con la maggioranza dei due terzi delle/dei componenti e sono sottoposte, unitamente ad una relazione illustrativa, all’approvazione del Consiglio dell’Ordine, che dovrà pronunciarsi entro i trenta giorni successivi. In mancanza le modifiche si intenderanno approvate.

  12. Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione da parte del Consiglio dell’Ordine, in attuazione dell’art. 25 4° c. L. 247/2012 e copia dello stesso verrà resa pubblica e comunicata a tutte/i le/gli iscritte/i. Approvato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati con delibera n. 228 del 24/4/2013. Come modificato in data 27/1/2015 con delibera n. 52.
Il Segretario
Il Presidente


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